STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA
“BASSO
LEMINA”
Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita l’ASSOCIAZIONE TURISTICA “BASSO
LEMINA” con sede in Virle Piemonte, via Contessa Birago, 6. L’Associazione, in futuro, potrà modificare
liberamente la suddetta sede, secondo le esigenze operative ed organizzative.
Art. 2 - FINALITÀ
L’ASSOCIAZIONE TURISTICA “BASSO LEMINA” è
un’associazione su base volontaria di natura privatistica senza scopo di lucro,
con finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione di realtà e di
potenzialità legate all’area geografica
che si sviluppa a cavallo del tratto finale del torrente Lemina nel
Comune di Virle Piemonte, Provincia di Torino.
Art. 3 - COMPITI E OBIETTIVI
L’ASSOCIAZIONE TURISTICA “BASSO LEMINA” per
il conseguimento delle finalità di cui all’art. 2, autonomamente e/o in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale e altre Associazioni ed Enti
pubblici e privati:
a)
svolgere
fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle
Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle
iniziative atte a fruire, tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il
patrimonio storico-monumentale ed ambientale:
b)
promuovere
e organizzare, anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, la Pro Loco e tutte le
Associazioni ed i Cittadini attivi sul territorio, iniziative (convegni,
escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed
eno-gastronomiche nonché iniziative di solidarietà sociale ecc.) che servano ad
attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti;
c)
sviluppare
l'ospitalità, l'educazione turistica ed il rispetto dell'ambiente;
d)
stimolare
il miglioramento delle attività di ristorazione;
e)
stimolare
il potenziamento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte
quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
f)
curare
l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi
uffici;
Art. 4 - SOCI - DIRITTI E DOVERI
Sono soci dell’associazione tutti coloro che
chiedano di farne parte.
L’ammissione di un nuovo socio avviene al
momento del versamento della quota sociale.
Il Consiglio Direttivo può negare
l’ammissione a chi ne faccia richiesta ma ha l’obbligo di comunicarne per
iscritto le motivazioni al richiedente.
Tutti i soci, purché maggiorenni al momento
dell’Assemblea ed in regola con il versamento della quota sociale avvenuto
almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea,
hanno diritto di:
·
voto
per eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell’associazione;
·
nomina
del segretario e del revisore dei conti
·
essere
eletti alle cariche direttive dell’associazione;
·
voto
per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti
dell’associazione,
·
frequentare
i locali della sede sociale;
I soci hanno il dovere di;
·
rispettare
lo statuto ed i regolamenti dell’associazione;
·
versare
la quota sociale;
La qualifica di socio si perde per
dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per morte o per
esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a
causa di attività pregiudizievole per l’associazione o incompatibile con le
attività stesse.
Non esistono soci di diritto o membri di
diritto del Consiglio Direttivo.
Art. 5 – ORGANI
Sono organi dell’associazione
·
L’Assemblea
dei Soci;
·
Il
Consiglio Direttivo;
·
Il
Presidente;
·
Il
Segretario con funzioni di Tesoriere
·
Il
Revisore dei Conti;
Tutte le cariche sono gratuite
Art. 6 - L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea;
·
rappresenta
l’università dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al
presente statuto, obbligano i soci;
·
ha
il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità;
·
è
composta di tutti i soci, in regola con la quota sociale dell’anno in cui si
svolge l’assemblea, purchè risultino in regola con le quote sociali dell’anno
precedente ed abbiano versato, entro i termini stabiliti, quelle dell’anno in
corso;
·
è
ordinaria e straordinaria. Le assemblee sia ordinarie sia straordinarie sono
presiedute dal Presidente dell’associazione assistito dal Segretario. In caso
di assenza di entrambi, l’assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente;
allo stesso modo l’assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del
Segretario dell’associazione.
·
ogni
socio esprime un voto soltanto; non sono consentite deleghe ad altri soci.
·
elegge
il Presidente dell’Associazione ed il Consiglio Direttivo nella sua prima
riunione;
·
nomina
il Segretario con funzioni di Tesoriere, su proposta del Presidente, da
scegliersi fra i consiglieri o i soci;
·
nomina
un Revisore dei conti su proposta del Presidente.
L’Assemblea ordinaria;
·
è
convocata almeno una volta l’anno per le decisioni di sua competenza, delibera
sul conto consuntivo dell’anno precedente e sulla formazione del bilancio
preventivo (l’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre),
sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei soci;
·
deve
essere convocata entro il mese di maggio
per l’approvazione del bilancio Consuntivo
·
deve
essere convocata, per le elezioni delle cariche sociali, almeno trenta giorni
prima della scadenza del mandato;
·
è
indetta con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portata a conoscenza
dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata, consegnata a mano a
mezzo posta o e-mail o affissa nella sede dell’associazione, o all’Albo
Pretorio del Comune; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme
le modalità di convocazione per ciascuna assemblea;
·
è
valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci
e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è valida,
in seconda convocazione, da indirsi qualunque sia il numero dei partecipanti e
delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. La
convocazione, quando se ne ravvisi la necessità, può essere richiesta per
iscritto dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un
terzo dei soci.
L’Assemblea è considerata straordinaria
soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto
sociale, sulla trasformazione o sulla scioglimento dell’Associazione ed è
convocata con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a
conoscenza dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata,
consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede dell’associazione,
o all’Albo Pretorio del Comune; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno
insieme le modalità di convocazione. La richiesta di convocazione potrà
provenire dal Presidente quando ne ravvisi la necessità, in seguito alla
richiesta scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di
almeno un terzo dei soci.
L’assemblea straordinaria è valida sia in
prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei
partecipanti e la presenza di almeno i due terzi dei soci iscritti, salva
l’ipotesi di scioglimento nel qual caso è valida sia in prima sia in seconda
convocazione, solo con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e
la presenza di almeno i quattro quinti dei soci iscritti. Delle riunioni
assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato
dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede
sociale.
Art. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo:
·
è
formato da un numero dispari variabile da 5 a 9, stabilito dall’Assemblea prima delle
votazioni, di membri eletti dall’Assemblea stessa. Tutti i soci, iscritti da almeno
un anno, possono essere eletti; sono eletti coloro che hanno riportato il
maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza
·
resta
in carica tre anni e tutti i membri sono rieleggibili,
·
si
riunisce almeno tre volte l’anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il
Presidente o a seguito di richiesta scritta da almeno due terzi dei membri;
·
può
decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relativi alle
attività statutarie;
·
è
investito dei poteri per la gestione ordinaria dell’associazione ed in
particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle
finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in
modo tassativo all’Assemblea;
·
stabilisce
la quota sociale annuale da versare;
·
predispone
i regolamenti interni per l’organizzazione ed il funzionamento delle varie
attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari. Per la
validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno
dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei
presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.
Spetta al Consiglio Direttivo la gestione del
patrimonio sociale e la stesura del conto consuntivo.
Art. 8 - IL PRESIDENTE
Il Presidente dell’associazione:
·
è
eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.
·
dura
in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere
riconfermato. In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito da un
Segretario Generale.
·
In
caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dall’Assemblea che
provvederà all’elezione di un nuovo Presidente
·
ha
la responsabilità dell’amministrazione dell’associazione, la rappresenta di
fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e
l’Assemblea dei Soci;
·
può,
in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo
ratifica nella successiva riunione.
Art. 9 - IL SEGRETARIO GENERALE E IL
TESORIERE
Il Segretario:
·
è
nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, da scegliersi fra
i consiglieri o i soci;
·
partecipa
senza diritto di voto, nel caso non sia consigliere, alle riunioni del
Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei soci, ne cura la verbalizzazione ed
assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento
degli uffici;
Svolge funzioni di Tesoriere, annota i
movimenti contabili dell’associazione e redige i bilanci preventivi e
consuntivi, rispettivamente nel mese di marzo e aprile. Opera con potere di
firma sui conti correnti dell’associazione.
Art. 10 - IL REVISORE DEI CONTI
Il Revisore dei Conti è nominato dall’Assemblea,
dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ha il compito di esaminare
periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale, riferendone
all’Assemblea.
Art. 11 - PATRIMONIO
L’entrate economiche con le quali l’associazione
provvede alla propria attività sono:
·
quote
sociali;
·
le
elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogato da Enti Pubblici
e Privati;
·
i
proventi di gestione di attività e/o di iniziative permanenti od occasionali;
·
i
contributi di privati cittadini;
·
eredità,
donazioni e legati.
Art. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI
L’associazione non può, in nessun caso,
distribuire i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme
indirette, ma li impiegherà esclusivamente per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle direttamente connesse.
Ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale
avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 13 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione può essere sciolta con
apposita delibera dei soci in assemblea straordinaria.
In caso dì scioglimento gli eventuali residui
attivi devono essere devoluti a fini di utilità sociale.